Pagare il contributo di costruzione

La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione.

Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).

In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).

In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:

L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.

In Comune di Arcore …

Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazionecosto di costruzione ed eventuale smaltimento rifiuti) si pagano attraverso una delle modalità previste di seguito.

RIFERIMENTI
Codice fiscale 87003290159
Partita Iva 00988560967
Conto Corrente Postale 35779206

 

COORDINATE BANCARIE

Tesoreria comunale: Banca popolare di Milano - Filiale di Arcore - Via Alfonso Casati 42

IBAN

IT97K0503432431000000006958

Codice BIC

BAPPIT21I70

 

In riferimento alle modalità di riscossione del contributo di costruzione e alla costituzione delle garanzie cauzionali, attenersi alle disposizioni vigenti.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Casa
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 21/12/2023 15:24.08